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	<title>Commenti per EUPL.IT</title>
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	<description>OPEN SOURCE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</description>
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	<item>
		<title>Commenti su EUPL 1.1 di Fabio Bravo</title>
		<link>http://www.eupl.it/opensource/eupl-1-1/comment-page-1#comment-300</link>
		<dc:creator>Fabio Bravo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:46:59 +0000</pubDate>
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		<description>Credo che l&#039;esigenza indicata da VCapoccia, avvertita nella prassi, sia quella di poter avere conoscenza in ordine alla modifica (*) di un software, non quello di preservare il diritto morale d&#039;autore.  Gli avvisi di cui all&#039;art. 5 non garantiscono al licenziante originario (o comunque a quelli che sono a monte nella filiera) di avere conoscenza degli sviluppi della propria opera che si sono avuti grazie all&#039;intervento di altri soggetti. Potrebbe cioè accadere che l&#039;opera circoli modificata, con gli avvisi che diano conto della modifica avvenuta e dei suoi estremi temporali, ma il licenziante originario potrebbe non venirne a conoscenza. Ciò perché gli avvisi sono apposti sull&#039;opera ma non vengono comunicati anche a chi è a monte della filiera (precedenti licentianti). Ove tale esigenza venga affidata al solo art. 5, la conoscenza delle successive modifiche intervenute all&#039;opera finisce per dipendere dai circuiti in cui l&#039;opera è inserita (es. repository). 

Il diritto alla conoscenza della modifica tramite notifica al/ai precedenti licenzianti, invece, potrebbe consentire a questi ultimi di: 

(a) potersi avvantaggiare delle successive modifiche apportate da altri al software, capitalizzando lo sforzo precedente (ove l&#039;opera circolasse modificata, con gli avvisi di cui all&#039;art. 5, ma il licenziante originario non ne è a materialmente conoscenza perché ignora che siano state apportate modifiche all&#039;opera originaria, egli non avrebbe di fatto la possiiblità di avvantaggiarsi delle modifiche realizzate da altri sulla base del poprio lavoro, pur avendone il diritto); 

(b) intervenire a propria volta sul software, avendone un interesse, innestando nuovi meccanismi virtuosi sullo sviluppo successivo del software.

Tale diritto potrebbe essere assicurato, secondo la proposta di VCapoccia, inserendo una clausola che obblighi a comunicare a tutta la filiera le modifiche apportate. Tuttavia, il diritto alla conocenza delle successive modifiche potrebbe i licenzianti di tutte le opere. Così la clausola potrebbe essere facoltativa ed essere rimessa alla volontà del licenziante. Forse basta allargare i contenuti dell&#039;art. 9, consentendo alle parti di aggiungere, tra le &quot;Altre pattuizioni&quot; anche l&#039;obbligo, per chi effettua una modifica dell&#039;opera, di darne comunicazione ai precedenti licenzianti. Potrebbe anche essere modificato, in tal senso, l&#039;art. 5, prevedendo, accanto all&#039;obbligo (inderogabile) di inserire gli avvisi sulla modifica apportata anche un obbligo di comunicazione della modifica dell&#039;opera ai precedenti licenzianti (es. all&#039;indirizzo email che i licenzianti a tal fine sarebbero tenuti a riportare nell&#039;opera), che il licenziante può imporre prevedendolo espressamente come pattuizione aggiuntiva.
 

[(*) &lt;I&gt;Il commento di VCapoccia fa riferimento per la verità anche all&#039;utilizzo. Andrebbe a rigore tenuto distinto l&#039;obbligo di comunicazione della modifica dall&#039;obbligo di comunicare l&#039;utilizzo. Mentre il primo è praticabile, il secondo presenta forti criticità, per via dei problemi legati al rispetto delle libertà individuali dell&#039;utilizzatore, nonché del diritto alla protezione dei suoi dati personali (privacy)&lt;/I&gt;].</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che l&#8217;esigenza indicata da VCapoccia, avvertita nella prassi, sia quella di poter avere conoscenza in ordine alla modifica (*) di un software, non quello di preservare il diritto morale d&#8217;autore.  Gli avvisi di cui all&#8217;art. 5 non garantiscono al licenziante originario (o comunque a quelli che sono a monte nella filiera) di avere conoscenza degli sviluppi della propria opera che si sono avuti grazie all&#8217;intervento di altri soggetti. Potrebbe cioè accadere che l&#8217;opera circoli modificata, con gli avvisi che diano conto della modifica avvenuta e dei suoi estremi temporali, ma il licenziante originario potrebbe non venirne a conoscenza. Ciò perché gli avvisi sono apposti sull&#8217;opera ma non vengono comunicati anche a chi è a monte della filiera (precedenti licentianti). Ove tale esigenza venga affidata al solo art. 5, la conoscenza delle successive modifiche intervenute all&#8217;opera finisce per dipendere dai circuiti in cui l&#8217;opera è inserita (es. repository). </p>
<p>Il diritto alla conoscenza della modifica tramite notifica al/ai precedenti licenzianti, invece, potrebbe consentire a questi ultimi di: </p>
<p>(a) potersi avvantaggiare delle successive modifiche apportate da altri al software, capitalizzando lo sforzo precedente (ove l&#8217;opera circolasse modificata, con gli avvisi di cui all&#8217;art. 5, ma il licenziante originario non ne è a materialmente conoscenza perché ignora che siano state apportate modifiche all&#8217;opera originaria, egli non avrebbe di fatto la possiiblità di avvantaggiarsi delle modifiche realizzate da altri sulla base del poprio lavoro, pur avendone il diritto); </p>
<p>(b) intervenire a propria volta sul software, avendone un interesse, innestando nuovi meccanismi virtuosi sullo sviluppo successivo del software.</p>
<p>Tale diritto potrebbe essere assicurato, secondo la proposta di VCapoccia, inserendo una clausola che obblighi a comunicare a tutta la filiera le modifiche apportate. Tuttavia, il diritto alla conocenza delle successive modifiche potrebbe i licenzianti di tutte le opere. Così la clausola potrebbe essere facoltativa ed essere rimessa alla volontà del licenziante. Forse basta allargare i contenuti dell&#8217;art. 9, consentendo alle parti di aggiungere, tra le &#8220;Altre pattuizioni&#8221; anche l&#8217;obbligo, per chi effettua una modifica dell&#8217;opera, di darne comunicazione ai precedenti licenzianti. Potrebbe anche essere modificato, in tal senso, l&#8217;art. 5, prevedendo, accanto all&#8217;obbligo (inderogabile) di inserire gli avvisi sulla modifica apportata anche un obbligo di comunicazione della modifica dell&#8217;opera ai precedenti licenzianti (es. all&#8217;indirizzo email che i licenzianti a tal fine sarebbero tenuti a riportare nell&#8217;opera), che il licenziante può imporre prevedendolo espressamente come pattuizione aggiuntiva.</p>
<p>[(*) <i>Il commento di VCapoccia fa riferimento per la verità anche all'utilizzo. Andrebbe a rigore tenuto distinto l'obbligo di comunicazione della modifica dall'obbligo di comunicare l'utilizzo. Mentre il primo è praticabile, il secondo presenta forti criticità, per via dei problemi legati al rispetto delle libertà individuali dell'utilizzatore, nonché del diritto alla protezione dei suoi dati personali (privacy)</i>].</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EUPL 1.1 di Patrice-Emmanuel Schmitz</title>
		<link>http://www.eupl.it/opensource/eupl-1-1/comment-page-1#comment-299</link>
		<dc:creator>Patrice-Emmanuel Schmitz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupl.it/opensource/?page_id=19#comment-299</guid>
		<description>È necessario leggere l&#039;articolo 5:

5. Obblighi del licenziatario

... Su tutte le Opere derivate il Licenziatario deve apporre o far apporre avvisi ben visibili indicanti che l&#039;Opera è stata modificata e la data della modificazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>È necessario leggere l&#8217;articolo 5:</p>
<p>5. Obblighi del licenziatario</p>
<p>&#8230; Su tutte le Opere derivate il Licenziatario deve apporre o far apporre avvisi ben visibili indicanti che l&#8217;Opera è stata modificata e la data della modificazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EUPL su Wired.it (intervista a Gallus) di administrator</title>
		<link>http://www.eupl.it/opensource/eupl-su-wired-it-intervista-a-giovanni-battista-gallus.html/comment-page-1#comment-298</link>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupl.it/opensource/?p=376#comment-298</guid>
		<description>Nell&#039;ultimo commento sembra volersi sostenere che la Gnu GPL non abbia valore negli Stati Uniti (&quot;E’ FALSO AFFERMARE CHE LA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE HA VALORE NEGLI USA&quot;). Non se ne comprende la ragione, trattandosi di atto sostanzialmente di fonte negoziale.

Forse si allude a due ordini di questioni, di seguito riportate: 

(a) al problema relativo alla versione linguistica, dal momento che la GNU GPL considera valida solamente la versione in lingua inglese (l&#039;unica versione ritenuta ufficiale; le altre versioni linguistiche sono solo versioni non ufficiali, volte ad agevolare la diffusione della Gnu GPL, ma non ammesse dalla FSF):

cfr. http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#GPLTranslations
&lt;I&gt;Are there translations of the GPL into other languages? (#GPLTranslations)

    It would be useful to have translations of the GPL into languages other than English. People have even written translations and sent them to us. But we have not dared to approve them as officially valid. That carries a risk so great we do not dare accept it.

(...) An unapproved translation has no legal force, and it should say so explicitly. It should be marked as follows:

    This translation of the GPL is informal, and not officially approved by the Free Software Foundation as valid. To be completely sure of what is permitted, refer to the original GPL (in English). 
&lt;/I&gt;

Al contrario, la EUPL ha il suo testo tradotto in tutte le lingue dell&#039;UE e tutte le versioni linguistiche sono considerate ufficiali, senza limitazione alcuna quanto a validità ed efficacia.
  
 
(b) al problema in ordine alla maggiore conformità della EUPL agli ordinamenti giuridici europei rispetto alla GNU GPL, le cui clausole, da interpretare nella sola versione linguistica inglese, fanno immediato riferimento alla cultura giuridica statunitense. Ovviamente la maggior conformità della EUPL ai principi giuridici e agli istituti giuridici europei (in quanto emanata direttamente dalla Commissione europea per far fronte alle esigenze delle Pubbliche amministrazioni di area UE), rispetto alla GNU GPL (emanata dalla FSF, senza alcuna specifica attenzione per il settore pubblico di area UE), non significa che tale ultima licenza debba avere una limitazione territoriale (che ovviamente non ha) quanto alla sua validità o alla sua efficacia. Sia la GNU GPL che la EUPL hanno validità e trovano applicazione tanto negli Stati Uniti, quanto in Europa o in ogni altro Paese del mondo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultimo commento sembra volersi sostenere che la Gnu GPL non abbia valore negli Stati Uniti (&#8220;E’ FALSO AFFERMARE CHE LA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE HA VALORE NEGLI USA&#8221;). Non se ne comprende la ragione, trattandosi di atto sostanzialmente di fonte negoziale.</p>
<p>Forse si allude a due ordini di questioni, di seguito riportate: </p>
<p>(a) al problema relativo alla versione linguistica, dal momento che la GNU GPL considera valida solamente la versione in lingua inglese (l&#8217;unica versione ritenuta ufficiale; le altre versioni linguistiche sono solo versioni non ufficiali, volte ad agevolare la diffusione della Gnu GPL, ma non ammesse dalla FSF):</p>
<p>cfr. <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#GPLTranslations" rel="nofollow">http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#GPLTranslations</a><br />
<i>Are there translations of the GPL into other languages? (#GPLTranslations)</p>
<p>    It would be useful to have translations of the GPL into languages other than English. People have even written translations and sent them to us. But we have not dared to approve them as officially valid. That carries a risk so great we do not dare accept it.</p>
<p>(&#8230;) An unapproved translation has no legal force, and it should say so explicitly. It should be marked as follows:</p>
<p>    This translation of the GPL is informal, and not officially approved by the Free Software Foundation as valid. To be completely sure of what is permitted, refer to the original GPL (in English).<br />
</i></p>
<p>Al contrario, la EUPL ha il suo testo tradotto in tutte le lingue dell&#8217;UE e tutte le versioni linguistiche sono considerate ufficiali, senza limitazione alcuna quanto a validità ed efficacia.</p>
<p>(b) al problema in ordine alla maggiore conformità della EUPL agli ordinamenti giuridici europei rispetto alla GNU GPL, le cui clausole, da interpretare nella sola versione linguistica inglese, fanno immediato riferimento alla cultura giuridica statunitense. Ovviamente la maggior conformità della EUPL ai principi giuridici e agli istituti giuridici europei (in quanto emanata direttamente dalla Commissione europea per far fronte alle esigenze delle Pubbliche amministrazioni di area UE), rispetto alla GNU GPL (emanata dalla FSF, senza alcuna specifica attenzione per il settore pubblico di area UE), non significa che tale ultima licenza debba avere una limitazione territoriale (che ovviamente non ha) quanto alla sua validità o alla sua efficacia. Sia la GNU GPL che la EUPL hanno validità e trovano applicazione tanto negli Stati Uniti, quanto in Europa o in ogni altro Paese del mondo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EUPL 1.1 di Fabio Bravo</title>
		<link>http://www.eupl.it/opensource/eupl-1-1/comment-page-1#comment-297</link>
		<dc:creator>Fabio Bravo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupl.it/opensource/?page_id=19#comment-297</guid>
		<description>Concordo sull&#039;opportunità di una simile clausola, la cui adozione forse potrebbe essere però rimessa alla volontà del licenziante originario o dei successivi licenziatari, vincolando la filiera dal momento in cui la clausola viene apposta in poi. Potrebbe ad esempio essere inserita tra le &quot;Altre pattuizioni&quot; di cui all&#039;art. 9 della EUPL, il cui contenuto, per quanto ampio, è piuttosto selettivo e non sembra includere la soluzione da Lei segnalata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo sull&#8217;opportunità di una simile clausola, la cui adozione forse potrebbe essere però rimessa alla volontà del licenziante originario o dei successivi licenziatari, vincolando la filiera dal momento in cui la clausola viene apposta in poi. Potrebbe ad esempio essere inserita tra le &#8220;Altre pattuizioni&#8221; di cui all&#8217;art. 9 della EUPL, il cui contenuto, per quanto ampio, è piuttosto selettivo e non sembra includere la soluzione da Lei segnalata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EUPL 1.1 di VCapoccia</title>
		<link>http://www.eupl.it/opensource/eupl-1-1/comment-page-1#comment-295</link>
		<dc:creator>VCapoccia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:54:41 +0000</pubDate>
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		<description>6. Autori e contributori

Il Licenziante originario garantisce che i diritti d’autore sull’Opera originaria concessi a norma della presente Licenza sono di sua proprietà ovvero gli sono concessi in licenza e che dispone del diritto e del potere di concedere la Licenza.

Ciascun Contributore garantisce che i diritti d’autore sulle modifiche che egli apporta all’opera sono di sua proprietà o che gli sono concessi in licenza e che dispone del diritto e del potere di concedere la Licenza.

Ogni volta che accettate la Licenza, il Licenziante originario e i Contributori successivi vi concedono una licenza sui loro contributi all’Opera, secondo le condizioni della presente Licenza.

Sarebbe interessante studiare ed aggiungere un capoverso che preveda un obbligo di comunicazione inerente all&#039;utilizzo e/o modifica dell&#039;opera, nella filiera degli adopters. Licenziante originario, licenziatari e contributori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6. Autori e contributori</p>
<p>Il Licenziante originario garantisce che i diritti d’autore sull’Opera originaria concessi a norma della presente Licenza sono di sua proprietà ovvero gli sono concessi in licenza e che dispone del diritto e del potere di concedere la Licenza.</p>
<p>Ciascun Contributore garantisce che i diritti d’autore sulle modifiche che egli apporta all’opera sono di sua proprietà o che gli sono concessi in licenza e che dispone del diritto e del potere di concedere la Licenza.</p>
<p>Ogni volta che accettate la Licenza, il Licenziante originario e i Contributori successivi vi concedono una licenza sui loro contributi all’Opera, secondo le condizioni della presente Licenza.</p>
<p>Sarebbe interessante studiare ed aggiungere un capoverso che preveda un obbligo di comunicazione inerente all&#8217;utilizzo e/o modifica dell&#8217;opera, nella filiera degli adopters. Licenziante originario, licenziatari e contributori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EUPL su Wired.it (intervista a Gallus) di paolo_del_bene</title>
		<link>http://www.eupl.it/opensource/eupl-su-wired-it-intervista-a-giovanni-battista-gallus.html/comment-page-1#comment-290</link>
		<dc:creator>paolo_del_bene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupl.it/opensource/?p=376#comment-290</guid>
		<description>E&#039; FALSO AFFERMARE CHE LA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE HA VALORE NEGLI USA, BASTEREBBE DOCUMENTARSI, FORSE SI PREFERISCE PARLARE, SENZA VOLER APPROFONDIRE LE CONOSCENZE A TAL PROPOSITO. GUARDATE L&#039;URL UFFICIALE DELLA

FREE SOFTWARE FOUNDATION EUROPE COME SOTTO RIPORTATO !

http://fsfe.org/about/fsfnetwork.en.html

LA FREE SOFTWARE FOUNDATION E&#039; IN:

NORTH AMERICA: http://www.fsf.org
LATIN   AMERICA:  http://www.fsfla.org/svnwiki
EUROPE:                 http://fsfe.org
INDIA:                      http://www.fsf.org.in
FRANCIA:                http://www.fsffrance.org/index.en.html
ITALIA:                    http://libreplanet.org/wiki/Group:LibrePlanet_Italia

AVETE DETTO CHE LA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE NON HA VALORE LEGALE IN EUROPA, EBBENE GUARDATE QUESTO URL:

http://fsffrance.org/news/article2009-09-22.en.html

POI INTERSCAMBIATE I TERMINI OPEN SOURCE E FREE SOFTWARE A VOSTRO PIACIMENTO, ALLORA VI DICO LEGGETE QUESTO URL:

http://fsfe.org/about/basics/freesoftware.en.html

E

http://www.gnu.org

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 

E 

http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html

LEGGETE E STUDIATE MOLTO, PRIMA DI PENSARE A FARE INTERVISTE O SCRIVERE ARTICOLI, SE NON SIETE ALL&#039;ALTEZZA DELLA SITUAZIONE.

LEGGETEVI:

http://paolodelbene.pbworks.com/w/page/46937372/Richard_Matthew_Stallman

E

http://paolodelbene.pbworks.com/w/page/14191634/hacking</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; FALSO AFFERMARE CHE LA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE HA VALORE NEGLI USA, BASTEREBBE DOCUMENTARSI, FORSE SI PREFERISCE PARLARE, SENZA VOLER APPROFONDIRE LE CONOSCENZE A TAL PROPOSITO. GUARDATE L&#8217;URL UFFICIALE DELLA</p>
<p>FREE SOFTWARE FOUNDATION EUROPE COME SOTTO RIPORTATO !</p>
<p><a href="http://fsfe.org/about/fsfnetwork.en.html" rel="nofollow">http://fsfe.org/about/fsfnetwork.en.html</a></p>
<p>LA FREE SOFTWARE FOUNDATION E&#8217; IN:</p>
<p>NORTH AMERICA: <a href="http://www.fsf.org" rel="nofollow">http://www.fsf.org</a><br />
LATIN   AMERICA:  <a href="http://www.fsfla.org/svnwiki" rel="nofollow">http://www.fsfla.org/svnwiki</a><br />
EUROPE:                 <a href="http://fsfe.org" rel="nofollow">http://fsfe.org</a><br />
INDIA:                      <a href="http://www.fsf.org.in" rel="nofollow">http://www.fsf.org.in</a><br />
FRANCIA:                <a href="http://www.fsffrance.org/index.en.html" rel="nofollow">http://www.fsffrance.org/index.en.html</a><br />
ITALIA:                    <a href="http://libreplanet.org/wiki/Group:LibrePlanet_Italia" rel="nofollow">http://libreplanet.org/wiki/Group:LibrePlanet_Italia</a></p>
<p>AVETE DETTO CHE LA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE NON HA VALORE LEGALE IN EUROPA, EBBENE GUARDATE QUESTO URL:</p>
<p><a href="http://fsffrance.org/news/article2009-09-22.en.html" rel="nofollow">http://fsffrance.org/news/article2009-09-22.en.html</a></p>
<p>POI INTERSCAMBIATE I TERMINI OPEN SOURCE E FREE SOFTWARE A VOSTRO PIACIMENTO, ALLORA VI DICO LEGGETE QUESTO URL:</p>
<p><a href="http://fsfe.org/about/basics/freesoftware.en.html" rel="nofollow">http://fsfe.org/about/basics/freesoftware.en.html</a></p>
<p>E</p>
<p><a href="http://www.gnu.org" rel="nofollow">http://www.gnu.org</a></p>
<p><a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html" rel="nofollow">http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html</a> </p>
<p>E </p>
<p><a href="http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html" rel="nofollow">http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html</a></p>
<p>LEGGETE E STUDIATE MOLTO, PRIMA DI PENSARE A FARE INTERVISTE O SCRIVERE ARTICOLI, SE NON SIETE ALL&#8217;ALTEZZA DELLA SITUAZIONE.</p>
<p>LEGGETEVI:</p>
<p><a href="http://paolodelbene.pbworks.com/w/page/46937372/Richard_Matthew_Stallman" rel="nofollow">http://paolodelbene.pbworks.com/w/page/46937372/Richard_Matthew_Stallman</a></p>
<p>E</p>
<p><a href="http://paolodelbene.pbworks.com/w/page/14191634/hacking" rel="nofollow">http://paolodelbene.pbworks.com/w/page/14191634/hacking</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EUPL News di Patrice-Emmanuel Schmitz</title>
		<link>http://www.eupl.it/opensource/eupl-news/comment-page-1#comment-287</link>
		<dc:creator>Patrice-Emmanuel Schmitz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupl.it/opensource/?page_id=37#comment-287</guid>
		<description>Il sito web &quot;OSS-Watch&quot; che si trova nel Regno unito ha aggiunto il EUPL nella sua lista delle 10 licenze open source che sono più popolari. OSS-Watch appartiene alla Università di Oxford ed è finanziato dal governo britannico.
http://www.oss-watch.ac.uk/resources/licencefinder.xml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il sito web &#8220;OSS-Watch&#8221; che si trova nel Regno unito ha aggiunto il EUPL nella sua lista delle 10 licenze open source che sono più popolari. OSS-Watch appartiene alla Università di Oxford ed è finanziato dal governo britannico.<br />
<a href="http://www.oss-watch.ac.uk/resources/licencefinder.xml" rel="nofollow">http://www.oss-watch.ac.uk/resources/licencefinder.xml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EUPL 1.1 di Geralynn</title>
		<link>http://www.eupl.it/opensource/eupl-1-1/comment-page-1#comment-286</link>
		<dc:creator>Geralynn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 06:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupl.it/opensource/?page_id=19#comment-286</guid>
		<description>Snouds great to me BWTHDIK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snouds great to me BWTHDIK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EUPL 1.1 di Ernesto Sabbadin</title>
		<link>http://www.eupl.it/opensource/eupl-1-1/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>Ernesto Sabbadin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupl.it/opensource/?page_id=19#comment-80</guid>
		<description>Me l&#039;hanno consigliato ed è molto utile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me l&#8217;hanno consigliato ed è molto utile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EUPL su Wired.it (intervista a Gallus) di paolo del bene</title>
		<link>http://www.eupl.it/opensource/eupl-su-wired-it-intervista-a-giovanni-battista-gallus.html/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>paolo del bene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 07:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupl.it/opensource/?p=376#comment-69</guid>
		<description>c&#039;è ben poco da potersi inventare le licenze riconosciute compatibili con la GNU General Public License sono riportate du

http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses

il termine FOSS NON E&#039; PROPRIO DEL MOVIMENTO DEL SOFTWARE LIBERO, CHE ADOTTA COME LICENZA LA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.

in due interviste fatte da FEDERICO BIANCUZZI A ERIC S RAYMOND E L&#039;ALTRA A RICHARD MATTHEW STALLMAN,

ERIC S RAYMOND AFFERMA: &quot;We Don&#039;t Need the GPL Anymore&quot;, http://onlamp.com/pub/a/onlamp/2005/06/30/esr_interview.html 

E&#039; sempre stato ERIC S RAYMOND CHE HA AFFERMATO CHE BUONA PARTE DI CIO&#039; CHE COMPONE L&#039;OSD L&#039;OPEN SOURCE DEFINITION http://opensource.org/docs/osd E&#039; STATO INTRODOTTO COME CONCETTO, GRAZIE ALL&#039;ESISTENZA DELLA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE E NON VICEVERSA.

TRA L&#039;ALTRO L&#039;OSD E&#039; STATO AVVIATO NEL 1998, MENTRE LA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE NEL 1991.

DUNQUE BASTEREBBE SOLO DOCUMENTARSI !

MA ANDIAMO OLTRE, RICHARD MATTHEW STALLMAN HA RISPOSTO: 

The GNU GPL Is Here to Stay  

LEGGASI: http://www.fsf.org/news/gpl3-here-to-stay.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;è ben poco da potersi inventare le licenze riconosciute compatibili con la GNU General Public License sono riportate du</p>
<p><a href="http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses" rel="nofollow">http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses</a></p>
<p>il termine FOSS NON E&#8217; PROPRIO DEL MOVIMENTO DEL SOFTWARE LIBERO, CHE ADOTTA COME LICENZA LA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.</p>
<p>in due interviste fatte da FEDERICO BIANCUZZI A ERIC S RAYMOND E L&#8217;ALTRA A RICHARD MATTHEW STALLMAN,</p>
<p>ERIC S RAYMOND AFFERMA: &#8220;We Don&#8217;t Need the GPL Anymore&#8221;, <a href="http://onlamp.com/pub/a/onlamp/2005/06/30/esr_interview.html" rel="nofollow">http://onlamp.com/pub/a/onlamp/2005/06/30/esr_interview.html</a> </p>
<p>E&#8217; sempre stato ERIC S RAYMOND CHE HA AFFERMATO CHE BUONA PARTE DI CIO&#8217; CHE COMPONE L&#8217;OSD L&#8217;OPEN SOURCE DEFINITION <a href="http://opensource.org/docs/osd" rel="nofollow">http://opensource.org/docs/osd</a> E&#8217; STATO INTRODOTTO COME CONCETTO, GRAZIE ALL&#8217;ESISTENZA DELLA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE E NON VICEVERSA.</p>
<p>TRA L&#8217;ALTRO L&#8217;OSD E&#8217; STATO AVVIATO NEL 1998, MENTRE LA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE NEL 1991.</p>
<p>DUNQUE BASTEREBBE SOLO DOCUMENTARSI !</p>
<p>MA ANDIAMO OLTRE, RICHARD MATTHEW STALLMAN HA RISPOSTO: </p>
<p>The GNU GPL Is Here to Stay  </p>
<p>LEGGASI: <a href="http://www.fsf.org/news/gpl3-here-to-stay.html" rel="nofollow">http://www.fsf.org/news/gpl3-here-to-stay.html</a></p>
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